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Comunicazioni obbligatorie alla Questura per colf e badanti conviventi

Pubbicazione 26/11/2020 20:43 - Aggiornamento 11/02/2021 12:30
Come fare le comunicazioni obbligatorie alla Questura per l’assunzione di colf o badanti conviventi

Chi assume una colf o badante convivente deve denunciare la convivenza alla Questura attraverso la cessione di fabbricato; se la convivente è straniera, serve anche la dichiarazione di ospitalità (Comunicazioni obbligatorie alla Questura).

Vedi anche: Comunicazioni obbligatorie all’Inps

Le comunicazioni obbligatorie alla Questura

Il datore di lavoro che affida un alloggio ad uso esclusivo nella propria casa ad una colf, badante o altro lavoratore domestico in qualità di convivente, anche se parente o affine, per un tempo superiore a un mese (per qualsiasi periodo nel caso di cittadini extracomunitari), dovrà denunciare la convivenza alla Questura o all’autorità locale di pubblica sicurezza dove si trova l’immobile, entro 48 ore dalla consegna delle chiavi attraverso:

  • cessione di fabbricato: se il convivente è un cittadino italiano o comunitario, tale comunicazione deve effettuarsi solo se il soggiorno supera i 30 giorni; se è un cittadino straniero va fatta sempre, indipendentemente dalla durata del soggiorno
  • dichiarazione di ospitalità: oltre alla cessione di fabbricato, e indipendentemente dalla durata del soggiorno, se il convivente è cittadino straniero il datore di lavoro dovrà redigere anche una dichiarazione di ospitalità.

Cessione di fabbricato

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso (art. 12 D.L. 59/1978).

Con la Legge sulla Semplificazione (art. 2 del D.L.79/2012) questo obbligo è stato assorbito dalla registrazione del contratto.

Se la parte di abitazione riservata al convivente è concessa ad uso gratuito, la registrazione del accordo scritto di comodato ad uso gratuito presso l’Agenzia delle Entrate assolve l’obbligo di denuncia, ma solo se il convivente è cittadino italiano o comunitario

Lo stesso vale nel caso in cui l’abitazione sia concessa dietro pagamento di un canone di affitto: la registrazione del contratto assolve l’obbligo di denuncia, ma sempre solo se il convivente è cittadino italiano o comunitario.

Dunque se il contratto è stato registrato, non serve ulteriore comunicazione, se la colf o badante è cittadina italiana.

Se il convivente è cittadino extracomunitario, la denuncia è sempre dovuta e nella causale del modulo è consigliabile scrivere “comodato d’uso gratuito verbale”.

Dichiarazione di ospitalità

Ai sensi dell’art. 7 del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l’obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.

La dichiarazione di ospitalità non è sostitutiva della comunicazione di cessione di fabbricato (prevista dalla Legge 191/78).

È richiesta laddove il cittadino extracomunitario debba dimostrare di avere un alloggio in Italia: se non ha un contratto di locazione da presentare, ad esempio per le richieste di visto per turismo o ricongiungimento familiare, potrà esibire il modello della dichiarazione di ospitalità, con allegata copia del documento di identità del dichiarante.

La dichiarazione di ospitalità è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Esistono molti moduli per la dichiarazione di ospitalità. Le Ambasciate, ad esempio, li mettono a disposizione sui propri siti. Ecco il modulo indicato dalla Polizia di Stato: modulo comunicazione di ospitalità cittadini stranieri.

Quali moduli compilare

Le comunicazioni obbligatorie vanno presentate all’Autorità locale di pubblica sicurezza di competenza del luogo dove si trova l’immobile: la Questura nel capoluogo di provincia e i Commissariati di Polizia negli altri comuni. Ove non sono istituiti commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.

La comunicazione dovrà essere inviata compilando gli appositi moduli (cessione di fabbricato, dichiarazione di ospitalità o modello unificato) unitamente agli allegati.

I moduli da presentare sono due:

  1. Cessione fabbricato ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 59 del 21.03.1978, convertito in Legge n.59 del 18.05.1978 e successive modificazioni; 
  2. Dichiarazioni di Ospitalità ex art. 7 del D. Lgs 286/98

Quelli indicati sopra sono i moduli ufficiali messi a disposizione dalla Polizia di Stato. Sui siti o presso le sedi delle Autorità di Publica sicurezza di competenza si potranno trovare dei moduli specifici locali.

In diverse Questure è poi possibile trovare per entrambe le denunce un modulo unificato (esempio). Consultate il sito della vostra Questura di zona per la modulistica disponibile.

Nei moduli si dovranno indicare:

  • l’esatta ubicazione dell’immobile
  • le generalità dell’acquirente
  • le generalità del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene 
  • gli estremi del documento di identità o di riconoscimento
  • il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

Ai moduli si dovranno aggiungere i seguenti allegati:

  • copia del documento di identità di entrambe le parti;
  • copia del contratto di affitto/compravendita a nome del cessionario, se trattasi di locazione o vendita, o a nome del cedente, se trattasi di dichiarazione di ospitalità;
  • contratto di lavoro per collaboratrice domestica o badante, in caso di ospitalità di cittadino extracomunitario.

Come inviare i moduli

I moduli insieme ai relativi allegati vanno inviati all’Autorità locale di pubblica sicurezza di competenza in una di queste modalità:

  • a mano, presso l’ufficio cessione fabbricati della Questura, Commissariato o Comune
  • a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
  • tramite pec (controllare l’indirizzo esatto presso la Questura della vostra zona di residenza). Se non si ha una utenza di posta elettronica certificata sarà comunque possibile utilizzare un semplice indirizzo di posta elettronica personale.

Nel caso di invio via @PEC i documenti richiesti andranno scannerizzati ed inviati in un unico file formato .pdf (altri formati grafici non potranno essere accettati).

Si consiglia sempre di verificare presso l’ufficio competente a ricevere il modulo quali modalità sono attive (ad esempio non tutti gli uffici sono ancora abilitati a ricevere le comunicazioni in via telematica).

Sanzioni per mancata comunicazione

Nel caso in cui si assuma una colf o badante convivente e non vengano fatte le comunicazioni obbligatorie alla Questura, per la violazione al disposto dell’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 1.549,00.

La sanzione varia se la colf o la badante è extracomunitaria: in questi casi si è passibili di una multa che va da € 160 a € 1.100 (art. 7 del d. lgs 286/98)

Fonti normative: 

Per approfondimenti è possibile consultare:

Come assumere una colf o badante convivente

Comunicazioni obbligatorie INPS

Comunicazioni obbligatorie Inps per colf e badanti