Per retribuzione oraria effettiva si intende la remunerazione lorda, comprensiva di tutte le voci continue e ricorrenti dello stipendio dovuta al lavoratore per un’ora di lavoro. Nel caso di colf o badante conviventi, ad esempio, comprende anche la quota vitto e alloggio.
La retribuzione oraria effettiva serve come base di calcolo per la determinazione dell’importo dei contributi da versare trimestralmente, l’importo di eventuali risarcimenti nel caso di controversie sul lavoro o l’importo delle prestazioni assicurative a carico di un ente previdenziale in caso di infortuni, malattie o invalidità.
In particolare, la retribuzione oraria effettiva è il valore da prendere a riferimento per individuare la fascia retributiva e dunque il relativo contributo da versare. Vedi: Come calcolare l’importo dei contributi
Le componenti della retribuzione oraria effettiva
La retribuzione oraria effettiva per una colf o badante include:
- la retribuzione oraria convenuta in fase di assunzione
- le eventuali maggiorazioni (scatti di anzianità o superminimi)
- tredicesima mensilità ripartita in misura oraria (“quota tredicesima”)
- (se convivente) il valore convenzionale del vitto e alloggio ripartito in misura oraria (“quota vitto e alloggio”)
Sono escluse dalla retribuzione oraria effettiva tutte le indennità a carico degli istituti previdenziali e assistenziali (contributi, assegni familiari, indennità di malattia, maternità, infortuni).
Il carattere richiesto per determinare se un compenso entra o no nella retribuzione globale di fatto è quello della continuità e ricorrenza.