
Quando una colf, badante o babysitter termina il proprio lavoro, ha diritto al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) – anche detto liquidazione -, un compenso che si accumula durante tutta la durata del contratto. Vediamo in modo semplice come funziona, quanto spetta e cosa fare se non viene pagato.
È parte integrante del salario lordo, ma non disponibile immediatamente: si tratta di un compenso differito, con finalità previdenziali, che mira a sostenere economicamente il lavoratore nel momento in cui termina il suo impiego. Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di stipendio che viene rivalutata periodicamente. Vediamo ora come calcolare correttamente il TFR per colf e badanti e le regole principali che lo disciplinano, come prescritto dal CCNL Lavoro Domestico (art. 41).
Cos’è il TFR e a chi spetta
Il TFR (detto anche “liquidazione”) è un importo che il datore di lavoro deve pagare al termine del rapporto di lavoro, a prescindere dal motivo della cessazione: dimissioni, licenziamento, pensionamento o decesso del lavoratore.
Spetta a tutti i lavoratori domestici regolarmente assunti, dunque colf, badanti e babysitter, sia conviventi sia non conviventi, anche se assunti a ore o part-time.
La liquidazione è dovuta anche in caso di decesso del lavoratore o della lavoratrice, garantendo la tutela economica per i suoi eredi.
Come si calcola il TFR: passo per passo

Il TFR totale spettante a colf, badanti e babysitter al termine del rapporto di lavoro è il risultato di tre operazioni:
- Il calcolo della quota annua maturata ogni anno
- La rivalutazione delle quote accumulate negli anni precedenti
- La somma di tutte le quote (rivalutate) più quella dell’ultimo anno
Vediamoli uno per uno:
1. Calcolo della quota annuale di TFR
Ogni anno, entro il 31 dicembre, si calcola la quota di TFR maturata:
- Somma tutte le retribuzioni lorde percepite nell’anno, inclusi eventuali valori convenzionali di vitto e alloggio per i conviventi
- Dividi il totale per 13,5
Formula:
Totale retribuzioni annue diviso 13,5 = Quota annua TFR da accantonare
Il TFR si calcola sulla retribuzione lorda effettivamente percepita dal lavoratore, ovvero:
- stipendio base lordo
- eventuali indennità o maggiorazioni previste (es. festività, straordinari, notturni)
- vitto e alloggio (se convivente) in base ai valori convenzionali stabiliti dal CCNL
- tredicesima (se non già inclusa nella retribuzione mensile)
❗ Non vanno inclusi:
- eventuali rimborsi spese
- i contributi INPS (a carico del datore o del lavoratore)
- il contributo Cassa Colf
❗ Nota importante: assenze per malattia o maternità
Anche durante i periodi di malattia, infortunio, gravidanza o maternità, il lavoratore domestico continua a maturare il TFR.
In questi casi, per calcolare la quota annua, bisogna considerare la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito normalmente, anche se è stato sospeso temporaneamente lo stipendio o si è ricevuta un’indennità.
2. Rivalutazione delle quote accantonate negli anni precedenti
Ogni anno, entro il 31 dicembre, è necessario rivalutare tutte le quote di TFR maturate negli anni precedenti, applicando gli indici previsti dalla legge.
Per la rivalutazione si applicano due componenti:
- +1,5% fisso
- +75% dell’aumento ISTAT del costo della vita (inflazione)
Formula semplificata:
Quota TFR accantonata × (1,5% + 75% inflazione ISTAT)
❗ Nota importante: Non è possibile attendere la fine del rapporto e rivalutare “in blocco” tutti gli importi: la rivalutazione va fatta anno per anno, come previsto dalla Legge 297/1982 e dal CCNL Lavoro Domestico.
In questo articolo indichiamo come usare i coefficienti ISTAT per calcolare la rivalutazione del TFR► Non hai mai calcolato il TFR per la tua colf o badante? Ecco cosa fare
3. Somma finale
Alla fine del rapporto di lavoro, si sommano:
- Tutte le quote annuali rivalutate
- La quota maturata nell’ultimo anno (non rivalutata)
Il risultato è il TFR totale dovuto alla colf, badante o babysitter.
Anche per colf, badanti e babysitter a ore, il principio è lo stesso: basta considerare la retribuzione oraria concordata × le ore lavorate × i mesi di servizio, e applicare la formula.
Consiglio pratico
Anche se non c’è obbligo di versamento annuale, per non trovarsi impreparati è consigliabile fare il calcolo del TFR ogni anno, anche se il rapporto continua. Il momento ideale per farlo è la fine dell’anno solare, ad esempio in occasione della preparazione del CUD. Bastano un foglio Excel o un quaderno per registrare le quote annuali maturate.
Leggi anche ► La certificazione unica (ex CUD) per colf e badanti)
Perché è importante calcolare il TFR ogni anno?
- Per sapere quanto TFR è stato maturato fino a quel momento
- Per accantonare la somma, evitando sorprese future
- Per gestire con più tranquillità la chiusura del rapporto
Leggi anche ►Ora è il momento di calcolare il TFR di colf e badanti
TFR colf e badanti: quando e come si paga
Il TFR va corrisposto al termine del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione (dimissioni, licenziamento, pensionamento). Deve essere pagato in un’unica soluzione, ma è possibile anticiparne una parte (vedi anticipo del TFR), su richiesta del lavoratore, una volta all’anno e fino al 70% del TFR maturato
È sempre consigliato effettuare il pagamento tramite bonifico o altro metodo tracciabile, così da tutelare entrambe le parti.
Consiglio pratico
Anche se non c’è obbligo di versamento annuale, è utile trattare il TFR come una spesa da mettere da parte ogni anno. In questo modo non si dovrà affrontare una spesa spesso ingente, tutt’ad un colpo.
Leggi anche ►Ora è il momento di calcolare il TFR di colf e badanti
Anticipo del TFR: quando è possibile e come funziona
In alcuni casi, colf, badanti e babysitter possono richiedere un anticipo sul TFR già maturato.
- Può essere richiesto una sola volta all’anno
- Può arrivare fino al 70% del TFR maturato fino a quel momento
- È previsto dall’art. 41 comma 2 del CCNL Lavoro Domestico
Questa possibilità è utile soprattutto per i lavoratori con molti anni di servizio, perché consente di evitare un pagamento elevato tutto in una volta alla fine del rapporto.
Consiglio: è sempre preferibile utilizzare metodi tracciabili, come il bonifico bancario, anziché il contante. In questo modo, entrambe le parti possono conservare una documentazione chiara delle somme versate.
TFR colf e badanti: tassazione
Il TFR è soggetto a tassazione separata. Significa che non si somma agli altri redditi dell’anno, ma viene tassato con una aliquota media calcolata sui 5 anni precedenti, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
E se il TFR non viene pagato?
Il lavoratore ha 5 anni di tempo per richiederlo (art. 2948 c.c.). In caso di mancato pagamento o importo errato, può:
- Richiedere un decreto ingiuntivo, se ha documentazione (buste paga, CUD ecc.) – ex art. 633 c.p.c.)
- Presentare ricorso al giudice del lavoro, anche in assenza di prove scritte – (ex art. 414 c.p.c.)
- Rivolgersi a un sindacato o a un consulente legale specializzato
In caso di morte del lavoratore
Se colf, badante o altro lavoratore domestico decede durante il rapporto di lavoro, il TFR e le altre indennità spettano agli eredi, secondo quanto previsto dall’art. 42 del CCNL:
- In primo luogo al coniuge e ai figli
- In loro assenza, ai parenti fino al terzo grado conviventi e a carico
In mancanza di accordi, si applicano le regole generali sulla successione.
Hai dubbi? Rivolgiti a un esperto
Il calcolo del TFR può risultare complicato, soprattutto in presenza di contratti a ore o di lunga durata. Per evitare errori (e contenziosi), è sempre consigliabile rivolgersi a:
- un consulente del lavoro
- un CAF o patronato
- le organizzazioni sindacali che tutelano i lavoratori domestici
Riferimenti normativi
Il calcolo e il pagamento del TFR per colf, badanti e altri lavoratori domestici è regolato da:
- Art. 41 del CCNL Lavoro Domestico – “Trattamento di fine rapporto”
- Art. 42 del CCNL – “Cessazione del rapporto per decesso del lavoratore”
- Legge 29 maggio 1982, n. 297 – Norme sul TFR e rivalutazione annua
- Art. 2948 comma 5 del Codice Civile – Prescrizione quinquennale per il pagamento del TFR
- Agenzia delle Entrate – Regole sulla tassazione separata del TFR
Per casi particolari (ad esempio anzianità maturata prima del 1982 o assenze prolungate), si consiglia di consultare un patronato o un consulente del lavoro.

