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Scopri come e quando versare il contributo assicurativo Cassacolf per la colf o badante

Pubbicazione 28/01/2021 14:39 - Aggiornamento 10/10/2023 13:14
Il contributo Cassacolf è obbligatorio: ecco come fare
Il contributo Cassa.colf è obbligatorio: ecco come fare a pagarlo

Come pagare il contributo contrattuale obbligatorio Cassacolf. Quando pagate i contributi previdenziali trimestrali per la colf o badante, è obbligatorio versare contestualmente anche il contributo assicurativo Cassacolf. Ecco come fare.

Si tratta di un contributo minimo, ma obbligatorio. Il versamento dei contributi contrattuali Cassacolf è infatti un obbligo contrattuale, previsto dal Art. 53 del CCNL Lavoro domestico. Il mancato versamento potrebbe generare un contenzioso con il dipendente per il mancato rimborso delle spese sanitarie coperte dalla Cassacolf.

Che cos’è l’assicurazione Cassacolf

Cassacolf fornisce prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, in caso infortunio del lavoratore domestico, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche (vedi sotto, Prestazioni).

Per poter beneficiare delle prestazioni è infatti sufficiente dimostrare di aver pagato all’INPS i contributi contrattuali Cassacolf: la ricevuta di versamento con indicato il codice F2 (e il valore dei contributi contrattuali certificano l’avvenuta iscrizione alla Cassacolf.

Perché sia i dipendenti che i datori di lavoro siano beneficiari delle relative prestazioni è necessario che i contributi di assistenza contrattuale vengano versati in modo regolare e continuativo.

Quanto costa il contributo Cassacolf

Il valore del contributo contrattuale, fissato dal CCNL è di:

  • €0,06 per ogni ora retribuita al dipendente

(di cui € 0,04 a carico del datore di lavoro e € 0,02 a carico del dipendente)

Si potranno versare quote integrative ai €0,06 euro per raggiungere la soglia minima di €25,00 che è necessaria per beneficiare delle prestazioni. Le prestazioni assicurative di Cassacolf vengono infatti erogate solo nel caso in cui:

  • siano stati versati i contributi contrattuali per 4 trimestri consecutivi e
  • sia stata raggiunta la soglia minima di versamenti pari a € 25.

Quando si versano i contributi Cassacolf

Il versamento dei contributi contrattuali avviene esclusivamente in concomitanza con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali INPS. Non è infatti previsto alcun altro metodo di contribuzione diretta (UNIEMENS – F24 – BONIFICO – DM10 – ETC… ).

Il pagamento può essere fatto online (preferibile) o tramite la modifica del bollettino spedito a casa del datore di lavoro.

Come pagare il contributo Cassacolf dal sito dell’INPS

Per pagare il contributo Cassacolf online tramite il Portale dei Pagamenti del sito inps.it, si dovrà modificare l’importo totale dei contributi dovuti per il trimestre, aggiungendo i Contributi di assistenza contrattuale in fondo alla schermata. Ecco come effettuare il pagamento online:

Accedete a MyInps e selezionate Servizi di pagamenti > Portale dei pagamenti > Lavoratori domestici > entra nel servizio. Inserite Codice fiscale datore lavoro e Codice rapporto lavoro e accedete all’area riservata. Selezionate “modifica”. Inserite nel campo “c.org” al codice F2 (Cassacolf) l’importo risultante dalla moltiplicazione di €0,06 per le ore retribuite nel trimestre > confermate la modifica. A questo punto apparirà la sintesi per il pagamento. Cliccate pagamento > stampa il bollettino MAV. Verificate che venga riportato il codice F2 e che sia evidente il valore economico a fianco.

Terminata tale procedura, scegliete se stampare il MAV rielaborato e procedere al pagamento, o direttamente dal Portale o attraverso i canali messi a disposizione dai PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento), come le banche, le poste, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento.

Come pagare il contributo Cassacolf – tramite bollettino

I bollettini spediti al datore di lavoro non comprendono in automatico il valore del Contributo CASSACOLF da pagare per il trimestre. Bisogna pertanto modificare il bollettino. Dovrà essere inserito sull’apposito bollettino il codice F2 nel campo denominato “C.org” e moltiplicate le ore retribuite nel trimestre per € 0,06.

I bollettini forniti dall’INPS non comprendono il contributo assistenziale CASSACOLF c.org. F2. Pertanto, per usufruire delle prestazioni erogate da CAS.SA.COLF, quando pagate i contributi trimestrali, dovrete modificare il bollettino direttamente dal portale www.inps.it. Vedi: Come pagare i contributi

Per modificare il bollettino, soffermatevi sul fondo alla voce “Contributi di assistenza contrattuale o di finanziamento al fondo bilaterale”.  Moltiplicate il numero delle ore retribuite nel trimestre per €0,06 e inserite la cifra risultante con il codice F2 nel campo denominato “C.org”.

Il metodo consigliato per pagare il contributo Cassacolf è online, sul sito dell’Inps (vedi sopra)

Le prestazioni di Cassacolf: indennizzi e risarcimenti

Cos'è e come pagare Cassacolf
Prestazioni Cassacolf per infortunio sul lavoro domestico

Per il datore di lavoro

La copertura Cassacolf dà al datore di lavoro, in regola con i versamenti di contributi, un indenizzo per le somme che è tenuto a pagare a titolo di risarcimento per:

  • Responsabilità civile verso terzi (art. 2049 del Codice Civile)

CAS.SA.COLF rimborsa le spese sostenute per danni, alla persona o alle cose, involontariamente cagionati a terzi da parte del proprio dipendente domestico durante lo svolgimento delle funzioni lavorative e durante l’orario di lavoro per un massimale annuo di € 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) nei seguenti limiti: € 5.000 (Euro Cinquemila/00) annui per danni a cose e € 20.000,00 (Euro Ventimila/00) annui per danni alla persona.

  • Responsabilità civile in caso di rivalsa Inail

Nel caso in cui l’INAIL agisca in rivalsa nei confronti del datore di lavoro per un infortunio indennizzato, CAS.SA.COLF rimborserà il datore di lavoro per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, da lui dipendenti, addetti ai servizi domestici e dai quali sia derivata morte o una invalidità permanente fino alla concorrenza del massimale di € 25.000,00 per ciascun sinistro e di € 25.000,00 per anno civile.

Il diritto alla prestazione scatta solo se sono stati versati i contributi assicurativi contrattuali Cassacolf (codice F2)  per 4 trimestri consecutivi ed è stata raggiunta la soglia minima di € 25,00.

Informazioni su come richiedere la prestazione: Prestazioni Cassacolf per il datore di lavoro

Per il dipendente

Ai dipendenti dà invece diritto a:

  • prestazioni di assistenza socio-sanitaria integrative, aggiuntivi e/o sostitutive delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie.

A causa della situazione socio-sanitaria del nostro paese, CAS.SA.COLF, ha attivato anche prestazioni per aiutare i suoi iscritti a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19.

In particolare, le prestazioni Cassacolf per la colf o badante sono:

  • Ricovero, convalescenza e ticket sanitari (Diaria giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero ospedaliero per massimo annuo di 30 giorni, anche in caso di ricovero in day-hospital, ma non di pronto soccorso)
  • Indennità per postivi al Covid-19 (indennità giornaliera in caso di Ricovero e in caso di Convalescenza; indennità per figli a carico; rimborso per materiale sanitario riabilitativo; rimborso per visite domiciliari.
  • Forme oncologiche (Diaria giornaliera di € 30,00 in caso di ricovero ospedaliero per un massimo annuo di 60 giorni, tale indennità è corrisposta anche in caso di ricovero in forma di day-hospital ma non di pronto soccorso)
  • Indennità grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi in strutture pubbliche (nei casi di grandi interventi chirurgici o di gravi eventi morbosi, nelle strutture pubbliche o convenzionate con il pubblico, la CAS.SA.COLF attiva una garanzia indennitaria di € 1.000,00 per intervento che va a coprire le spese complementari dell’iscritto)
  • Rimborso spese periodo gravidanza (Rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle lavoratrici iscritte in stato di gravidanza per l’intero periodo riconosciuto nel limite massimo annuo di € 2.000,00)
  • Contributo maternità (contributo alle lavoratrici iscritte in caso di nascita di un figlio. La disponibilità annua per la presente garanzia è di € 500,00 per neonato.)
  • Neonati figli di lavoratori iscritti (pagamento delle spese per interventi chirurgici effettuati nel primo anno di vita del neonato, nonché della retta di vitto e di pernottamento dell’accompagnatore per il periodo del ricovero. La disponibilità annua per la presente garanzia è di € 5.000,00 per neonato)
  • Trattamenti fisioterapici (rimborso delle spese per i trattamenti fisioterapici a seguito di infortunio certificato dal pronto soccorso o a seguito di patologie particolari e per le cure termali attestate da apposita prescrizione del medico,  svolte presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso accreditate. La disponibilità annua per la presente garanzia è di € 500,00 per iscritto, applicando una franchigia del 15% per ogni evento)
  • Protesi ortopediche ed ausili medici ortopedici (rimborso del materiale riabilitativo e degli ausili medici ortopedici acquistati o noleggiati dal lavoratore a seguito di prescrizione medica, per un valore economico di € 1.000,00 per anno, applicando una franchigia del 20% sul totale importo di ogni fattura presentata)
  • Contributo oneri funerari (contributo che va a coprire gli oneri funerari o le spese per il rimpatrio della salma nella Nazione di origine. Il contributo spetta agli eredi diretti del lavoratore iscritto. La disponibilità per la presente garanzia è di € 1.000,00.)

Scopri come richiedere la prestazione: Prestazioni Cassacolf per il dipendente

Testo unico sull’immigrazione: D.Lgs 286/98

I CONTRIBUTI INPS: linee guida per colf e badanti