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TFR colf, badanti e babysitter: come si calcola e quando si paga davvero

Pubbicazione 15/07/2025 17:19 - Aggiornamento 15/07/2025 19:34

Quando una colf, badante o babysitter termina il proprio lavoro, ha diritto al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) – anche detto liquidazione -, un compenso che si accumula durante tutta la durata del contratto. Vediamo in modo semplice come funziona, quanto spetta e cosa fare se non viene pagato.

È parte integrante del salario lordo, ma non disponibile immediatamente: si tratta di un compenso differito, con finalità previdenziali, che mira a sostenere economicamente il lavoratore nel momento in cui termina il suo impiego. Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di stipendio che viene rivalutata periodicamente. Vediamo ora come calcolare correttamente il TFR per colf e badanti e le regole principali che lo disciplinano, come prescritto dal CCNL Lavoro Domestico (art. 41).

Cos’è il TFR e a chi spetta

Il TFR (detto anche “liquidazione”) è un importo che il datore di lavoro deve pagare al termine del rapporto di lavoro, a prescindere dal motivo della cessazione: dimissioni, licenziamento, pensionamento o decesso del lavoratore.

Spetta a tutti i lavoratori domestici regolarmente assunti, dunque colf, badanti e babysitter, sia conviventi sia non conviventi, anche se assunti a ore o part-time.

La liquidazione è dovuta anche in caso di decesso del lavoratore o della lavoratrice, garantendo la tutela economica per i suoi eredi.

Come si calcola il TFR: passo per passo

TFR Colf e Badanti - come si calcola
TFR Colf e Badanti – come si calcola

Il TFR totale spettante a colf, badanti e babysitter al termine del rapporto di lavoro è il risultato di tre operazioni:

  1. Il calcolo della quota annua maturata ogni anno
  2. La rivalutazione delle quote accumulate negli anni precedenti
  3. La somma di tutte le quote (rivalutate) più quella dell’ultimo anno

Vediamoli uno per uno:

1. Calcolo della quota annuale di TFR

Ogni anno, entro il 31 dicembre, si calcola la quota di TFR maturata:

  • Somma tutte le retribuzioni lorde percepite nell’anno, inclusi eventuali valori convenzionali di vitto e alloggio per i conviventi
  • Dividi il totale per 13,5

Formula:
Totale retribuzioni annue diviso 13,5 = Quota annua TFR da accantonare

Il TFR si calcola sulla retribuzione lorda effettivamente percepita dal lavoratore, ovvero:

  • stipendio base lordo
  • eventuali indennità o maggiorazioni previste (es. festività, straordinari, notturni)
  • vitto e alloggio (se convivente) in base ai valori convenzionali stabiliti dal CCNL
  • tredicesima (se non già inclusa nella retribuzione mensile)

❗ Non vanno inclusi:

  • eventuali rimborsi spese
  • i contributi INPS (a carico del datore o del lavoratore)
  • il contributo Cassa Colf

❗ Nota importante: assenze per malattia o maternità

Anche durante i periodi di malattia, infortunio, gravidanza o maternità, il lavoratore domestico continua a maturare il TFR.

In questi casi, per calcolare la quota annua, bisogna considerare la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito normalmente, anche se è stato sospeso temporaneamente lo stipendio o si è ricevuta un’indennità.

2. Rivalutazione delle quote accantonate negli anni precedenti

Ogni anno, entro il 31 dicembre, è necessario rivalutare tutte le quote di TFR maturate negli anni precedenti, applicando gli indici previsti dalla legge.

Per la rivalutazione si applicano due componenti:

  • +1,5% fisso
  • +75% dell’aumento ISTAT del costo della vita (inflazione)

Formula semplificata:
Quota TFR accantonata × (1,5% + 75% inflazione ISTAT)

Nota importante: Non è possibile attendere la fine del rapporto e rivalutare “in blocco” tutti gli importi: la rivalutazione va fatta anno per anno, come previsto dalla Legge 297/1982 e dal CCNL Lavoro Domestico.

In questo articolo indichiamo come usare i coefficienti ISTAT per calcolare la rivalutazione del TFR► Non hai mai calcolato il TFR per la tua colf o badante? Ecco cosa fare

3. Somma finale

Alla fine del rapporto di lavoro, si sommano:

  • Tutte le quote annuali rivalutate
  • La quota maturata nell’ultimo anno (non rivalutata)

Il risultato è il TFR totale dovuto alla colf, badante o babysitter.

Anche per colf, badanti e babysitter a ore, il principio è lo stesso: basta considerare la retribuzione oraria concordata × le ore lavorate × i mesi di servizio, e applicare la formula.

Consiglio pratico

Anche se non c’è obbligo di versamento annuale, per non trovarsi impreparati è consigliabile fare il calcolo del TFR ogni anno, anche se il rapporto continua. Il momento ideale per farlo è la fine dell’anno solare, ad esempio in occasione della preparazione del CUD. Bastano un foglio Excel o un quaderno per registrare le quote annuali maturate.
Leggi ancheLa certificazione unica (ex CUD) per colf e badanti)

Perché è importante calcolare il TFR ogni anno?

  • Per sapere quanto TFR è stato maturato fino a quel momento
  • Per accantonare la somma, evitando sorprese future
  • Per gestire con più tranquillità la chiusura del rapporto

Leggi ancheOra è il momento di calcolare il TFR di colf e badanti

TFR colf e badanti: quando e come si paga

Il TFR va corrisposto al termine del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione (dimissioni, licenziamento, pensionamento). Deve essere pagato in un’unica soluzione, ma è possibile anticiparne una parte (vedi anticipo del TFR), su richiesta del lavoratore, una volta all’anno e fino al 70% del TFR maturato

È sempre consigliato effettuare il pagamento tramite bonifico o altro metodo tracciabile, così da tutelare entrambe le parti.

Consiglio pratico

Anche se non c’è obbligo di versamento annuale, è utile trattare il TFR come una spesa da mettere da parte ogni anno. In questo modo non si dovrà affrontare una spesa spesso ingente, tutt’ad un colpo.
Leggi ancheOra è il momento di calcolare il TFR di colf e badanti

https://colf-badanti.it/stipendio/tfr-colf-badanti-non-calcolato

Anticipo del TFR: quando è possibile e come funziona

In alcuni casi, colf, badanti e babysitter possono richiedere un anticipo sul TFR già maturato.

  • Può essere richiesto una sola volta all’anno
  • Può arrivare fino al 70% del TFR maturato fino a quel momento
  • È previsto dall’art. 41 comma 2 del CCNL Lavoro Domestico

Questa possibilità è utile soprattutto per i lavoratori con molti anni di servizio, perché consente di evitare un pagamento elevato tutto in una volta alla fine del rapporto.

Consiglio: è sempre preferibile utilizzare metodi tracciabili, come il bonifico bancario, anziché il contante. In questo modo, entrambe le parti possono conservare una documentazione chiara delle somme versate.

TFR colf e badanti: tassazione

Il TFR è soggetto a tassazione separata. Significa che non si somma agli altri redditi dell’anno, ma viene tassato con una aliquota media calcolata sui 5 anni precedenti, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

E se il TFR non viene pagato?

Il lavoratore ha 5 anni di tempo per richiederlo (art. 2948 c.c.). In caso di mancato pagamento o importo errato, può:

  • Richiedere un decreto ingiuntivo, se ha documentazione (buste paga, CUD ecc.) – ex art. 633 c.p.c.)
  • Presentare ricorso al giudice del lavoro, anche in assenza di prove scritte – (ex art. 414 c.p.c.)
  • Rivolgersi a un sindacato o a un consulente legale specializzato

In caso di morte del lavoratore

Se colf, badante o altro lavoratore domestico decede durante il rapporto di lavoro, il TFR e le altre indennità spettano agli eredi, secondo quanto previsto dall’art. 42 del CCNL:

  • In primo luogo al coniuge e ai figli
  • In loro assenza, ai parenti fino al terzo grado conviventi e a carico

In mancanza di accordi, si applicano le regole generali sulla successione.

Hai dubbi? Rivolgiti a un esperto

Il calcolo del TFR può risultare complicato, soprattutto in presenza di contratti a ore o di lunga durata. Per evitare errori (e contenziosi), è sempre consigliabile rivolgersi a:

  • un consulente del lavoro
  • un CAF o patronato
  • le organizzazioni sindacali che tutelano i lavoratori domestici

Riferimenti normativi

Il calcolo e il pagamento del TFR per colf, badanti e altri lavoratori domestici è regolato da:

  • Art. 41 del CCNL Lavoro Domestico – “Trattamento di fine rapporto”
  • Art. 42 del CCNL – “Cessazione del rapporto per decesso del lavoratore”
  • Legge 29 maggio 1982, n. 297 – Norme sul TFR e rivalutazione annua
  • Art. 2948 comma 5 del Codice Civile – Prescrizione quinquennale per il pagamento del TFR
  • Agenzia delle Entrate – Regole sulla tassazione separata del TFR

Per casi particolari (ad esempio anzianità maturata prima del 1982 o assenze prolungate), si consiglia di consultare un patronato o un consulente del lavoro.

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