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Lavoro in nero: multe e sanzioni. Quanto si rischia?

Pubbicazione 27/01/2021 13:29 - Aggiornamento 11/02/2021 12:47

Negli ultimi anni sono state inasprite le sanzioni per contrastare il fenomeno del lavoro in nero: sanzioni amministrative, civili, penali.

Lavoro in nero: quanto si rischia?
Lavoro in nero: quanto si rischia?

Quanto si rischia ad assumere una colf o badante in nero?

Oltre al versamento di tutte le somme che le sarebbero spettate in caso di assunzione regolare, dal primo all’ultimo giorno di lavoro, compresi gli omessi contributi previdenziali, il datore di lavoro domestico denunciato per aver assunto colf o badanti in nero rischia di pagare sanzioni pecuniarie salate.

Le sanzioni vengono applicate per i seguenti illeciti:

  • quando non si comunica l’assunzione all’INPS
  • quando si comunica l’assunzione in ritardo
  • perché non si pagano i contributi;
  • si pagano i contributi in ritardo;
  • si assume un lavoratore non ha il permesso di soggiorno.

Mancata comunicazione dell’assunzione all’INPS o comunicazione in ritardo

Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare subito all’Inps l’inizio, la cessazione e le eventuali variazioni del rapporto di lavoro. Vedi: Come comunicare l’assunzione all’INPS

Chi non denuncia l’assunzione del lavoratore domestico nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge rischia di pagare una sanzione amministrativa al Centro per l’Impiego che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. La sanzione è applicabile anche a chi avesse comunicato l’assunzione in ritardo (art.19 comma 3 D.Lgs. 276/03)

Mancato pagamento dei contributi (evasione contributiva)

Se il datore di lavoro domestico non denuncia l’assunzione di un lavoratore o fa una denuncia non conforme al vero (con riferimento, ad esempio al numero di ore lavorate o alla retribuzione effettivamente corrisposta) con l’intenzione specifica di non versare i contributi, dovrà pagare una sanzione civile al tasso del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre con un massimo del 60% (cosiddetto tetto) dell’importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora. (Regime sanzionatorio per evasione: articolo 116, comma 8, lettera b), legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Ritardato pagamento dei contributi (omissione contributiva)

Il datore di lavoro che, spontaneamente ed entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento, versa in ritardo i contributi, provvedendo a versare quanto dovuto entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea, dovrà all’Inps una sanzione pecuniaria al tasso vigente alla data di pagamento, o di calcolo, sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. La sanzione così calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell’importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre. (Regime sanzionatorio per omissione contributiva: articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Assunzione di un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno

Tutto diventa più grave se il lavoratore è un cittadino extra UE senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o revocato.

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve accertarsi della regolarità della posizione immigratoria del lavoratore extra EU, e verificare l’effettivo possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, o per ricongiungimento familiare, perché chi assume un lavoratore domestico senza permesso di soggiorno commette un reato.

In base al testo unico per l’immigrazione (art. 22 comma 12) il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

  • se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  • se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  • se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero irregolare assunto illegalmente.

Normativa di riferimento: 

calendario_orario_lavoro

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Testo unico sull’immigrazione: D.Lgs 286/98