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Sanzioni previste per non paga i contributi Inps

Pubbicazione 28/01/2021 18:16 - Aggiornamento 02/02/2021 13:11

Il datore di lavoro domestico che non paga i contributi previdenziali ed assistenziali Inps in favore della colf o badante è tenuto al pagamento di sanzioni civili pari ad una percentuale dell’importo dei contributi non versato, a seconda della tipologia di omissione: mancato o ritardato pagamento di contributi (omissione contributiva); denunce obbligatorie omesse (“lavoro in nero”) o non conformi al vero (evasione contributiva); denuncia spontanea del datore di lavoro; inadempienze dovute a “oggettive incertezze

Se i contributi non si pagano o si pagano in ritardo (omissione contributiva)

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, e nel caso di pagamenti versati in misura inferiore al dovuto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di:

  • una sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75%in ragione d’anno (tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti)
  • fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge 

(Art. 116, comma 8, lettera a, della legge n. 388/2000)

Se il rapporto di lavoro non è stato denunciato (evasione contributiva)

Nel caso di evasione connessa a denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi, occulta il rapporto di lavoro in essere e le retribuzioni erogate (“lavoro in nero”), il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una: 

  • sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%
  • fino ad un massimo del 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge

(Art. 116, comma 8, lettera a, della legge n. 388/2000)

Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti. Vedi anche: Lavoro in nero: tra multe e sanzioni, ecco quanto si rischia.

https://colf-badanti.it/assunzione/lavoro-in-nero-multe-e-sanzioni-quanto-si-rischia/

La c.d.maxi sanzione per lavoro irregolare che prevedeva l’importo minimo di 3.000 euro per le sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa (art. 36 bis del D.L. 223/2006 (decreto Bersani), è stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014, in quanto contrastante con l’articolo 3 della Costituzione.

Se il datore di lavoro fa una denuncia spontanea 

Se il datore di lavoro denuncia spontaneamente la situazione debitoria, la legge prevede la medesima sanzione prevista nel caso di omissione contributiva, ovvero:

  • una sanzione civile pari, ad oggi, al 5,75%in ragione d’anno (tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti)
  • fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge 

Questo tasso di interesse si applica a condizione che:

  • la denuncia spontanea avvenga prima di contestazioni o richieste da parte di Inps, Inail e Ispettorato del lavoro
  • il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi
  • il versamento avvenga entro i 30 giorni successivi a quello della denuncia spontanea

Se questi termini non vengono rispettati, si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso.

Il caso di inadempienze dovute a “oggettive incertezze

Nel caso di inadempienze contributive derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il pagamento sia effettuato entro i termini fissati dall’ente impositore, la sanzione civile è pari al:

  • 5,75%in ragione d’anno (tasso di interesse dello 0,25% maggiorato di 5,5 punti)
  • fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti e non versati alle scadenze di legge 

(Art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000)

Colf o badante: se il tuo datore di lavoro non paga i contributi, lo puoi denunciare

ATTENZIONE!! Il mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro non fa comunque perdere al lavoratore il diritto alle prestazioni. 

Se il tuo datore di lavoro ti fa lavorare in nero e non paga i contributi, lo puoi denunciare. La denuncia serve soprattutto per darti accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali a cui non avresti diritto a causa dei contributi non versati. Grazie alla Legge sulla privacy n. 196/2003 l’identità del lavoratore è protetta, rimanendo nell’anonimato

NOTA: il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è pari allo 0,25%, a far data dal 13 novembre 2013, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 7 novembre 2013 (cfr. Circolare n. 158/2013).

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