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Diritto al riposo di colf e badanti conviventi

Pubbicazione 22/02/2021 20:38 - Aggiornamento 03/12/2021 12:47
Il diritto al riposo di colf e badanti

Per assicurare il recupero delle energie psico-fisiche, per attenuare gli effetti di un lavoro monotono e ripetitivo, e per garantire il tempo per il consumo del pasto, la legge stabilisce il diritto al riposo notturno e il diritto a pause di riposo giornaliero (pausa pranzo) per colf e badanti conviventi e a mezzo servizio.

Diritto al riposo notturno

La colf o badante convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata.

Videi anche: La durata massima dell’orario di lavoro di colf e badanti

Le pause durante il giorno

Se l’orario di lavoro giornaliero non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, il lavoratore domestico convivente ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. 

Durante tale riposo potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro

Le ore di riposo devono essere destinate al riposo: il lavoratore non ha il diritto, ad esempio, di svolgere attività lavorativa altrove durante l’intervallo di riposo, che è destinato all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. 

Pausa pranzo per lavoratori non conviventi

Le colf o badanti a mezzo servizio che prestano servizio in maniera continuativa per più di 6 ore, hanno diritto ad usufruire del pranzo o altrimenti all’indennità di vitto.

Il tempo necessario per consumare il pasto si considera riposo non retribuito (poiché trascorso senza effettuare prestazioni lavorative) e deve essere concordato fra le parti.

Vedi anche: ORARIO DI LAVORO: Linee guida per colf e badanti

Fonti normative

CCNL Lavoro domestico Art. 14 Orario di lavoro

calendario_orario_lavoro

La durata massima dell’orario di lavoro di colf e badanti

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