Per assicurare il recupero delle energie psico-fisiche, per attenuare gli effetti di un lavoro monotono e ripetitivo, e per garantire il tempo per il consumo del pasto, la legge stabilisce il diritto al riposo notturno e il diritto a pause di riposo giornaliero (pausa pranzo) per colf e badanti conviventi e a mezzo servizio.
Diritto al riposo notturno
La colf o badante convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata.
Videi anche: La durata massima dell’orario di lavoro di colf e badanti
Le pause durante il giorno
Se l’orario di lavoro giornaliero non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, il lavoratore domestico convivente ha diritto ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.
Durante tale riposo potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro.
Le ore di riposo devono essere destinate al riposo: il lavoratore non ha il diritto, ad esempio, di svolgere attività lavorativa altrove durante l’intervallo di riposo, che è destinato all’effettivo recupero delle energie psicofisiche.
Pausa pranzo per lavoratori non conviventi
Le colf o badanti a mezzo servizio che prestano servizio in maniera continuativa per più di 6 ore, hanno diritto ad usufruire del pranzo o altrimenti all’indennità di vitto.
Il tempo necessario per consumare il pasto si considera riposo non retribuito (poiché trascorso senza effettuare prestazioni lavorative) e deve essere concordato fra le parti.
Vedi anche: ORARIO DI LAVORO: Linee guida per colf e badanti
Fonti normative
CCNL Lavoro domestico Art. 14 Orario di lavoro