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La durata massima dell’orario di lavoro di colf e badanti

Pubbicazione 18/02/2021 12:38 - Aggiornamento 24/03/2021 13:40
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Durata massima dell’orario di lavoro di colf e badanti

Ecco il numero massimo di ore di lavoro che si possono richiedere ad una colf o badante: al giorno, alla settimana, al mese 👇

L’orario di lavoro di colf o badanti viene concordato tra le parti (vedi: contratto di assunzione). La legge stabilisce però una durata massima dell’orario di lavoro (giornaliero e settimanale) a tutela dell’integrità psico-fisica della lavoratrice o lavoratore. Ecco il numero massimo di ore lavoro consentite.

La durata massima dell’orario di lavoro 

Massimo giornaliero

  • 10 ore giornaliere, non consecutive, per i conviventi;
  • 8 ore giornaliere, non consecutive, per i non conviventi.

Massimo settimanale

  • 54 ore settimanali, per i conviventi;
  • 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i non conviventi.

La collocazione dell’orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata massima, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.

Eccezioni 

Possono essere assunti in regime di convivenza con una durata massima dell’orario di lavoro fino a 30 ore settimanali

  • i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super
  • gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici

Il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

  • interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
  • interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
  • interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione minima indicata nella tabella B , fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura (vedi: Vitto e alloggio). 

L’assunzione di questa tipologia di lavoratori dovrà risultare obbligatoriamente da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie sopra indicate.

Fonte normativa:

CCNL: Art. 14 Orario di lavoro

LO STIPENDIO di colf e badanti: una guida per essere in regola.

Diritto al riposo di colf e badanti conviventi