
Colf e badanti regolarmente assunte, come tutti gli altri lavoratori dipendenti, hanno diritto a ricevere al termine del rapporto di lavoro il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Detto anche “liquidazione“, il TFR è un elemento dello stipendio il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia il motivo.
È parte integrante del salario lordo, ma non disponibile immediatamente: si tratta di un compenso differito, con finalità previdenziali, che mira a sostenere economicamente il lavoratore nel momento in cui termina il suo impiego. Il TFR matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di stipendio che viene rivalutata periodicamente. Vediamo ora come calcolare correttamente il TFR per colf e badanti e le regole principali che lo disciplinano, come prescritto dal CCNL Lavoro Domestico (art. 41).
TFR colf e badanti: a chi spetta
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) deve essere liquidato a colf e badanti in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno determinata: sia in caso di dimissioni volontarie da parte del lavoratore domestico, sia in caso di licenziamento da parte della famiglia datrice di lavoro, sia in caso di raggiungimento dell’età della pensione. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore o della lavoratrice, garantendo la tutela economica per i suoi eredi.
TFR colf e badanti: come si calcola

Il TFR spettante al lavoratore domestico alla fine del rapporto di lavoro è la somma degli accantonamenti annuali, rivalutata annualmente, a cui ogni anno si aggiungerà una nuova quota annuale. La quota annuale di TFR da accantonare si calcola al 31 dicembre di ogni anno sommando tutte le retribuzioni percepite dalla colf o badante durante l’anno (inclusive di vitto alloggio per i domestici conviventi) e dividendo il totale annuale per 13,5.
La quota totale di TFR accantonata, ad eccezione di quella maturata nell’anno in corso, deve essere poi incrementata al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito da:
- Incremento dell’1,5% annuo, in misura fissa e
- 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT,
Formula base del calcolo
Per calcolare a quanto ammonta la quota di TFR da accantonare alla fine dell’anno a colf o badanti, non ché il totale dovuto alla colf o badante a fine rapporto, bisogna dunque:
- Calcolare la quota TFR anno in corso:
- Sommare le retribuzioni percepite nell’anno (incluso vitto e alloggio).
- Dividere il totale per 13,5.
- Rivalutare le quote TFR accantonate per gli anni precedenti:
- Calcolare 1,5% del TFR totale (escluso anno in corso)
- Calcolare il 75% dell’aumento annuo prezzi secondo ISTAT e moltiplicare tale tasso per la quota TFR totale (escluso anno in corso)
- Sommare tali incrementi alla quota TFR totale
In caso di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve considerarsi quale base per il calcolo del TFR da accantonare l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto stesso.
Il calcolo del TFR per colf e badanti segue le disposizioni dell’articolo 41 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
TFR colf o badante a ore
Per i lavoratori domestici che prestano servizio a ore, il calcolo del TFR tiene conto delle retribuzioni percepite in base al numero di ore lavorate e alla tariffa oraria concordata. Anche in questo caso, è necessario includere il valore convenzionale di vitto e alloggio se previsto dal contratto.
Ad esempio:
- Retribuzione oraria netta x numero di ore lavorate nel mese x 12 mesi / 13,5 = quota annua del TFR.
TFR colf e badanti: quando si paga
Il TFR deve essere corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della risoluzione (dimissioni, licenziamento o pensionamento). In caso di richiesta, è possibile ottenere un anticipo del TFR, fino al 70% di quanto maturato, per necessità specifiche.
Anticipo del TFR per colf e badanti
I datori di lavoro hanno la possibilità di versare un anticipo del TFR qualora il lavoratore ne faccia richiesta. Tale anticipo può essere concesso una sola volta all’anno e nella misura massima del 70% di quanto maturato nell’anno stesso (Art. 41 c.2 CCNL). Questa pratica è particolarmente utile per evitare un esborso consistente in un’unica soluzione al termine del rapporto di lavoro, specialmente per i collaboratori con molti anni di servizio.
Quanto al metodo di pagamento, è consigliabile utilizzare strumenti tracciabili, come bonifici bancari, piuttosto che il pagamento in contanti. In questo modo, sia il datore di lavoro che il lavoratore possono mantenere una documentazione chiara delle somme versate.
TFR colf e badanti: tassazione
Il TFR è soggetto a tassazione separata. Questo significa che non viene cumulato con gli altri redditi percepiti dal lavoratore nell’anno di liquidazione, ma è tassato secondo una specifica aliquota determinata dall’Agenzia delle Entrate. Tale aliquota è calcolata sulla base della media delle retribuzioni imponibili percepite negli ultimi cinque anni.
Anzianità maturata prima del 29 maggio 1982
Per i periodi di lavoro antecedenti il 29 maggio 1982, il calcolo delle indennità di anzianità segue regole specifiche che non rientrano in questo articolo. Per approfondire questi casi particolari, vedi i commi 4 e 5 dell’art. 41 del CCNL Lavoro Domestico.
Diritti del lavoratore in caso di mancato pagamento del TFR
Nel caso in cui il TFR non venga corrisposto al termine del rapporto di lavoro, il lavoratore ha il diritto di verificarne l’esattezza e, se necessario, di intraprendere azioni per ottenerne il pagamento. Il diritto a percepire il TFR si prescrive entro 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall’art. 2948, comma 5 del Codice Civile. Questo termine decorre dal momento in cui il rapporto di lavoro termina.
Se il TFR non viene pagato o l’importo corrisposto risulta errato, il lavoratore può:
- Richiedere un decreto ingiuntivo (ex art. 633 c.p.c.) qualora disponga di documentazione che attesti l’importo dovuto (busta paga, CUD, ecc.).
- Presentare un ricorso giudiziale (ex art. 414 c.p.c.) in assenza di una prova scritta del credito.
Per tutelare i propri diritti, il lavoratore può rivolgersi a:
- Organizzazioni sindacali di categoria specializzate nella tutela dei lavoratori domestici.
- Studi legali esperti in diritto del lavoro, che possono fornire supporto legale specifico.
Indennità di TFR in caso di morte: cosa sapere
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità di preavviso rappresentano un diritto economico importante per i familiari o gli eredi del lavoratore. Secondo quanto stabilito dall’Articolo 42 del CCNL Lavoro Domestico, tali somme devono essere corrisposte al coniuge, ai figli o, in loro assenza, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, purché abbiano vissuto a carico del lavoratore. Qualora vi siano conflitti tra gli aventi diritto, la ripartizione segue le disposizioni stabilite dalla legge. Infine, in assenza di eredi diretti o di accordi specifici, il TFR e le indennità vengono attribuiti secondo le regole della successione testamentaria o legittima, garantendo comunque che le somme vengano distribuite nel rispetto della normativa vigente.
TFR colf e badanti: aiuto nel calcolo
Calcolare il TFR di colf e badanti è complesso, ma seguendo le regole previste dalla legge è possibile determinare con precisione quanto spetta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro. Per ogni dubbio, è sempre consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o a un patronato.