
Un Natale più sereno grazie alla tredicesima: La tredicesima mensilità rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto durante l’anno da colf, badanti e altri collaboratori domestici. Si tratta di un diritto che contribuisce a rendere le festività natalizie più serene per chi lavora al servizio delle famiglie italiane. Ma come calcolare la tredicesima e quando deve essere pagata? Vediamo nel dettaglio.
A chi spetta la tredicesima?
La tredicesima mensilità deve essere corrisposta a tutti i lavoratori domestici, indipendentemente dall’orario di lavoro, che sia a tempo pieno, part-time o saltuario. Anche chi lavora solo poche ore a settimana matura il diritto a riceverla.
Il calcolo varia in base al tipo di contratto (a ore, mezzo servizio, servizio intero, ecc), ma il principio rimane lo stesso: la tredicesima è un diritto garantito a tutti coloro che prestano servizio domestico.
Quando deve essere pagata la tredicesima a colf e badanti?
Secondo il CCNL Colf e Badanti 2020, la tredicesima deve essere pagata in occasione del Natale, entro il mese di dicembre. Spetta al datore di lavoro decidere se corrisponderla prima o dopo il Natale, purché venga versata entro la fine dell’anno.

Quando matura la tredicesima?
La maturazione della tredicesima inizia dal primo giorno di lavoro, incluso il periodo di prova. Dunque, anche la colf che lavora da meno di un anno ha diritto alla tredicesima.
Se lei prestazioni non raggiungono un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Come calcolare la tredicesima per colf e badanti
Per stipendio fisso
- Intero anno di servizio: La tredicesima equivale a una mensilità piena, comprensiva di eventuale vitto e alloggio per i conviventi.
- Meno di un anno: Si calcola dividendo lo stipendio mensile per 12 e moltiplicando il risultato per il numero di mesi lavorati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.
Per paga oraria
- Intero anno di servizio: Si calcola lo stipendio medio mensile dividendo il totale annuale (settimanale x 52) per 12.
- Meno di un anno: Si calcola il totale annuale, si divide per 12 e si moltiplica per i mesi lavorati.
Esempi pratici di calcolo
- Stipendio fisso di €900/mese per 3 mesi: €900 ÷ 12 × 3 = €225.
- Paga oraria di €8 per 3 ore, 2 volte a settimana: €8 × 3 × 2 × 52 ÷ 12 = €208.
- Paga oraria di €10 per 6 ore ogni sabato per 4 mesi: €10 × 6 × 52 ÷ 12 ÷ 12 × 4 = €87.
► NOTA BENE: Se la colf o badante ha lavorato meno di un anno, le dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi di tale mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero.
Esempio di calcolo: alla badante assunta il 10 ottobre con uno stipendio fisso di 900 euro al mese, che ha prestato dunque servizio alla famiglia per 3 mesi (le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero) spetteranno €900/12 x 3 mesi: €225 euro.
Esempio: se la colf lavora presso la famiglia due volte alla settimana, per 3 ore al giorno, con una paga oraria di €8 euro, il calcolo è il seguente: €8 euro x 3 ore x 2 volte a settimana = €48 euro (stipendio settimanale) x 52 settimane = €2.496 all’anno. Diviso 12 mesi = €208 euro (stipendio medio mensile), che corrisponde all tredicesima mensilità.
Esempio: alla babysitter che lavora 6 ore ogni sabato da 4 mesi per una paga oraria di 10 euro spetteranno: €10 euro x 6 ore x 52 settimane = €3120 euro all’anno (stipendio annuale). Diviso 12 mesi = €260 euro (stipendio medio mensile) diviso per 12 moltiplicato per 4 mesi di lavoro = €87 euro.
Tredicesima – Fonti normative aggiornate
CCNL Lavoro Domestico 2020-2022 (Art. 39 Tredicesima mensilità)
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.