La tredicesima è una mensilità di stipendio aggiuntivo (comprensiva dell’eventuale indennità sostitutiva di atto e alloggio per i conviventi) che viene corrisposto alla colf, badanti babysitter e altri collaboratori domestici, in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre.
Vediamo nel dettaglio.
A chi spetta la tredicesima
La tredicesima va corrisposta qualunque sia l’orario di lavoro prestato a servizio della famiglia: anche chi lavora poche ore alla settimana matura il diritto alla mensilità aggiuntiva.
Il calcolo varia secondo il tipo di contratto (a ore, mezzo servizio, servizio intero, ecc), ma il diritto alla tredicesima mensilità vale per tutti i lavoratori domestici.
Quando deve essere pagata la tredicesima a colf e badanti?
Il CCNL Colf e Badanti 2020 chiarisce che la tredicesima deve essere pagata in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre.
Dunque, la tredicesima va pagata al lavoratore nel mese di dicembre: è a discrezione del datore di lavoro se corrisponderla prima o dopo il Natale.
Quando matura la tredicesima?
La tredicesima matura a partire dall’inizio del rapporto di lavoro domestico, periodo di prova compreso. Dunque, anche la colf che lavora da meno di un anno ha diritto alla tredicesima.
Se lei prestazioni non raggiungono un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Come calcolare la tredicesima per colf e badanti
CALCOLO TREDICESIMA > STIPENDIO FISSO
Per una colf o badante in servizio da un anno o più, a stipendio fisso, il calcolo è semplice: la tredicesima è uguale ad uno stipendio pieno, comprensivo di vitto e alloggio.
TREDICESIMA > STIPENDIO FISSO: una mensilità di stipendio intero (comprensivo di vitto e alloggio) = tredicesima
Se la colf o badante ha lavorato meno di un anno, le dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi di tale mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero.
TREDICESIMA > STIPENDIO FISSO> MENO DI UN ANNO: stipendio (comprensivo di vitto e alloggio) diviso 12 moltiplicato il n° di mesi di lavoro = tredicesima
Esempio di calcolo: alla badante assunta il 10 ottobre con uno stipendio fisso di 900 euro al mese, che ha prestato dunque servizio alla famiglia per 3 mesi (le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero) spetteranno €900/12 x 3 mesi: €225 euro.
CALCOLO TREDICESIMA > PAGA ORARIA
Per una colf o badante in servizio da un anno o più, che percepisce lo stipendio a ore, la tredicesima deve essere calcolata ricavando uno stipendio medio mensile sulla base di quanto corrisposto settimanalmente.
CALCOLO TREDICESIMA > PAGA ORARIA: stipendio settimanale x 52 settimane l’anno (stipendio annuale) diviso 12 mesi = stipendio medio mensile = tredicesima
Esempio: se la colf lavora presso la famiglia due volte alla settimana, per 3 ore al giorno, con una paga oraria di €8 euro, il calcolo è il seguente: €8 euro x 3 ore x 2 volte a settimana = €48 euro (stipendio settimanale) x 52 settimane = €2.496 all’anno. Diviso 12 mesi = €208 euro (stipendio medio mensile), che corrisponde all tredicesima mensilità.
Se la colf o badante ha lavorato meno di un anno, le dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi di tale mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero.
CALCOLO TREDICESIMA > PAGA ORARIA > MENO DI UN ANNO: stipendio settimanale x 52 settimane (stipendio annuale) diviso 12 mesi (stipendio medio mensile). Dividi lo stipendio medio mensile per 12 e moltiplica per il n° mesi di lavoro = tredicesima
Esempio: alla babysitter che lavora 6 ore ogni sabato da 4 mesi per una paga oraria di 10 euro spetteranno: €10 euro x 6 ore x 52 settimane = €3120 euro all’anno (stipendio annuale). Diviso 12 mesi = €260 euro (stipendio medio mensile) diviso per 12 moltiplicato per 4 mesi di lavoro = €87 euro.
Fonti normative
CCNL 2020 Lavoro Domestico – Art. 39 Tredicesima mensilità
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.