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Colf o badante malata: per quanto conserva il posto di lavoro?

Pubbicazione 30/03/2021 13:19 - Aggiornamento 30/03/2021 13:25
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro della colf o badante malata o infortunata

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro della colf o badante malata o infortunata dura un numero massimo di giorni all’anno.

Durante i periodi di malattia o di infortunio, la legge infatti tutela il posto di lavoro di colf, badanti, babysitter o altri collaboratori domestici (CCNL Lavoro domestico art. 4-6), che potranno conservare il posto di lavoro per un numero totale massimo di giorni all’anno.

Colf, badanti, babysitter o altri collaboratori domestici conservano il posto di lavoro durante i periodi di malattia o di infortunio per un numero massimo di giorni all’anno (CCNL Lavoro domestico art. 4-6).

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro: quanti giorni?

Durante il periodo di assenza per malattia o infortunio, colf, badanti o collaboratori domestici potranno mantenere il posto di lavoro per i seguenti periodi:

  • 10 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
  • 45 giorni, se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio;
  • 180 giorni, se l’anzianità di servizio supera i due anni. 

Attenzione!  I termini aumentano del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dall’ASL competente.

Durante la malattia, il periodo di prova o di preavviso viene sospeso.

Il periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio.

Che succede se si supera il periodo previsto?

Se la collaboratrice supera il periodo previsto in base alla sua anzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro. Se lo desidera, il datore di lavoro ha diritto di procedere al licenziamento per giusta causa.

Come si calcolano i giorni di conservazione del posto di lavoro?

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare dall’evento. 

I periodi massimi si calcolano in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall’evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno.

Ad esempio, se la colf si ammala il 21 ottobre 2020, i giorni di malattia vanno calcolati da quel giorno sino allo stesso giorno di ottobre dell’anno successivo. Il calcolo dei giorni di malattia annuali, quindi, riparte dal 22 ottobre 2021. 

Dunque, per sapere quindi se la colf o badante ha diritto ad altri giorni di malattia e a quanti bisogna verificare se nei 365 giorni che precedono la malattia il collaboratore ne avesse già usufruito e in quel caso, quanti giorni restano.

Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia.

Cosa succede se si supera il periodo di conservazione del posto di lavoro?

Se la collaboratrice supera il periodo previsto in base alla sua anzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro. Se lo desidera, il datore di lavoro ha infatti il diritto di procedere al licenziamento per giusta causa.

Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria per colf e badanti

L’iscrizione obbligatoria del rapporto di lavoro a Cassacolf da a colf e badanti il diritto a prestazioni di assistenza socio-sanitaria integrative, aggiuntivi e/o sostitutive delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie.

Cassacolf è un contributo minimo, ma obbligatorio, da pagarsi assieme agli altri contributi Inps.

Approfondisci: Cassacolf, il contributo assicurativo obbligatorio per gli infortuni di colf e badanti

https://colf-badanti.it/contributi/cassacolf-lassicurazione-contro-gli-infortuni-di-colf-e-badanti/

 

Fonte normativa:

CCNL Art. 27 Malattia – Comma 4

4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:

  • a.  per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
  • b.  per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
  • c.  per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.

5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.

6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.

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