Lo stipendio minimo per una colf o badante è il minimo contrattuale previsto dal CCNL Lavoro domestico. Si tratta, tuttavia, appunto di un minimo: datore di lavoro e dipendente sono liberi di prevedere, nel contratto individuale di lavoro, una paga superiore al minimo contrattuale, definita superminimo, o aumento di merito.
Cos’è il superminimo?
Il superminimo è un compenso che viene dato al dipendente in aggiunta alla retribuzione minima contrattuale.
La condizione di maggior favore del superminimo è una misura personale, fondata sulle caratteristiche individuali del lavoratore.
In fase di assunzione, è una condizione di ingaggio migliorativa che serve ad attrarre dei lavoratori di particolare competenza nel loro ambito di lavoro o delle professionalità difficili da reperire sul mercato, a causa della speciale qualità o della maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Durante il corso del rapporto di lavoro, il superminimo diventa un aumento per merito che serve a premiare il dipendente che dimostra particolare talento o impegno nello svolgimento del proprio lavoro.
Il superminimo nella busta paga
Il superminimo entra a far parte a tutti gli effetti dello stipendio orario o mensile versato alla colf o badante.
Deve essere inserito nella busta paga come quota di retribuzione aggiuntiva, una voce dello stipendio distinta dalla retribuzione base (retribuzione minima contrattuale).
Il superminimo, il minimo contrattuale (insieme alle indennità previste dal contratto collettivo), e gli eventuali scatti di anzianità e indennità vitto e alloggio per i conviventi, costituiscono complessivamente le componenti dello stipendio o retribuzione globale di fatto. È su questo importo complessivo che si dovranno calcolare contributi, tredicesima, TFR, straordinari e imposte.
Il superminimo nella lettera di assunzione
Nella lettera di assunzione della colf o badante, il datore di lavoro indica la retribuzione distinguendo le varie voci che la compongono, tra le quali, se previsto, anche il superminimo.
Nel caso in cui il superminimo sia un aumento di merito concesso alla colf o badante nel corso del rapporto di lavoro, deve venire segnalato all’Inps, poiché si tratta di una variazione del contratto di lavoro.
Il superminimo è una clausola del contratto di lavoro che prevede il consenso di entrambe le parti: il datore di lavoro non può dunque, di sua iniziativa, revocare il superminimo. Si può però rimuovere il superminimo in occasione di eventuale rinnovo del contratto.
Cosa succede ai superminimi in caso di rinnovo contrattuale e di passaggio di categoria
In caso di aumento dei minimi retributivi contrattuali, o di passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, il superminimo viene di regola assorbito.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene infatti (Cass. sent. n. 24643 del 3.12.2015) che il superminimo possa essere assorbito dal successivo trattamento complessivamente più favorevole, salvo che vi sia una previsione espressa in senso contrario.
La regola è, dunque, l’assorbibilità. La non assorbibilità è l’eccezione e deve emergere chiaramente da una apposita clausola del contratto individuale di lavoro.
Il CCNL Lavoro domestico chiarisce che l’assorbibilità è esclusa solo se il contratto individuale o la busta paga indicano che il superminimo sia una condizione di miglior favore ‘ad personam’ non assorbibile. (CCNL Art. 34 c.5).
Indica poi come assorbibili negli eventuali superminimi le indennità concesse nei seguenti casi:
- babysitter: l’indennità concessa fino al sesto anno di età di ciascun bambino assistito (Tabella H) è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.
- badanti addetti all’assistenza di più di una persona non autosufficiente: l’indennità mensile concessa (Tabella I) è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore percepiti dal lavoratore.