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Come assumere una colf o badante a tempo determinato

Pubbicazione 29/01/2021 19:20 - Aggiornamento 04/02/2021 12:46
Come assumere una colf o badante a tempo determinato

Di regola i lavoratori domestici vengono assunti a tempo indeterminato – con un contratto dove non c’è l’indicazione di una data di conclusione. In certe circostanze, però, è consentito apporre una scadenza al contratto e assumere una colf o badante a tempo determinato, per venire incontro alle esigenze del datore di lavoro e del lavoratore. 

Contratto scritto

Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato, nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’indicazione di un termine o scadenza.

L’apposizione del termine di scadenza del contratto, a pena di nullità, deve risultare da un atto scritto, fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni.

Dunque, il datore di lavoro dovrà obbligatoriamente redigere un contratto scritto o una lettera di assunzione.

Causali giustificatrici

La durata massima di un contratto a tempo determinato è fissata in 12 mesi.

La durata può essere elevata fino a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

L’indicazione della causale è necessaria solo quando il termine complessivo supera i 12 mesi.

Esempi di causali per contratti superiori a 12 mesi:

A titolo esemplificativo (art. 7 CCNL) è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi:

  • per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
  • per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
  • per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
  • per sostituire lavoratori in ferie;
  • per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Proroga del contratto a tempo determinato

La proroga di un contratto a tempo determinato è possibile – entro il limite dei 24 mesi e con il consenso del lavoratore – fino a un massimo di 4 volte, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. 

Dunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore ai 24 mesi, comprese le eventuali proroghe.

Qualora la somma dei mesi di lavoro previsti nel contratto iniziale e nelle proroghe superi i 24 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato in modo automatico (Decreto Dignità – D.L. 87/2018)

Qualora le proroghe siano più di 4, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi, ma successivamente – sempre entro il limite dei 24 mesi – occorre indicare la causali (vedi sopra).

Rinnovo del contratto a tempo determinato

Raggiunti i 24 mesi consentiti, il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere di stipulare un ulteriore rapporto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi.

Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali:

  • intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
  • intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.

Il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

L’atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato, anche se il contratto rinnovato è di durata inferiore ai 12 mesi.

Emergenza COVID-19

AVVISO Si segnala che per far fronte all’emergenza epidemiologica, fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 93 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2021).

In caso di illegittimità del contratto a termine

In caso di illegittimità del contratto a termine, l’indennità risarcitoria e la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, è da considerarsi onnicomprensiva di tutti i danni e pregiudizi retributivi e contributivi subiti dal lavoratore. 

L’indennità è pari a un importo che va dalle 2,5 alle 12 mensilità.

Fonti normative

Come assumere una colf o badante straniera

L’importo dei contributi Inps per colf e badanti 2021