Colf e badanti, così come ogni altro lavoratore straniero extracomunitario, devono essere in regola con il permesso di soggiorno per poter essere assunti. Se è ancora all’estero, è necessario aspettare il decreto flussi. Se il lavoratore domestico straniero è convivente, il datore di lavoro dovrà denunciare la convivenza alla Questura.
Ricordiamo che i cittadini dell’Unione Europea non sono “stranieri”: godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani e non sono richiesti documenti aggiuntivi all’atto dell’assunzione. Lo stesso vale per i cittadini svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Come assumere una colf o badante straniera, residente in Italia
Se la colf o badante che si intende assumere è una cittadina extracomunitaria, regolarmente residente in Italia, oltre ai documenti di norma, per l’assunzione è richiesto un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
I permessi di soggiorno validi per il lavoro
Per essere valido per il lavoro, il permesso di soggiorno deve essere stato rilasciato per:
- motivi di lavoro non stagionale (autonomo o subordinato)
- attesa occupazione
- motivi familiari
- motivi di studio
- asilo politico, motivi umanitari,
- protezione sociale, protezione internazionale, protezione sussidiaria
- per casi speciali (art. 22 comma 12 sexies D. Lgs. 286/98)
Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può però essere assunto solo part-time, con un orario di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali, anche cumulabili, per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
L’assunzione di un colf o badante può essere sia tempo indeterminato sia a tempo determinato. L’assunzione a tempo determinato però è ammesso solo per specifiche causali quali la sostituzione, anche parziale, di lavoratori malati, infortunati, in maternità o in ferie.
Assumere una colf o badante straniera, dall’estero: il decreto flussi
Se la colf o badante che si intende assumere è invece ancora residente all’estero, per l’assunzione è richiesto il visto d’ingresso per lavoro.
Il datore di lavoro dovrà procedere alla cosiddetta richiesta nominativa, in occasione dell’emanazione del decreto flussi, che stabilisce il numero massimo di assunzioni di lavoratori stranieri effettuabile da parte di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Per maggiori informazioni, vedi il sito di Stranieri in Italia: Decreto flussi
Obbligo di controllare il permesso di soggiorno
È obbligatorio per il datore di lavoro verificare il diritto a lavorare in Italia.
Per non incorre in problemi penali, oltre a chiedere la consegna dei documenti richiesti dalla normativa, il datore di lavoro dovrà chiedere al lavoratore di visionare il permesso di soggiorno e verificarne la motivazione.
Assumere un cittadino straniero senza aver preso visione del permesso di soggiorno non libera dalla responsabilità il datore di lavoro.
Ad esempio, un cittadino straniero con permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non può essere assunto come lavoratore domestico.
Se il lavoratore è sprovvisto di un permesso idoneo all’assunzione, quale ad esempio un permesso di soggiorno per turismo, il datore di lavoro non può procedere all’assunzione regolare, ma dovrà seguire la procedura della richiesta nominativa.
E’ consigliabile, inoltre, che il datore richieda copia della ricevuta attestante il rinnovo del permesso, qualora il permesso di soggiorno esibito al momento dell’assunzione scada nel corso del rapporto di lavoro.
Ricordiamo che i cittadini dell’Unione Europea non sono “stranieri”: godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini italiani e non sono richiesti documenti aggiuntivi all’atto dell’assunzione. Lo stesso vale per i cittadini svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Sanzioni contro l’assunzione di cittadini stranieri irregolari
Secondo la normativa attuale, il datore di lavoro compie un vero e proprio reato se occupa alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari:
- privi del permesso di soggiorno
- con il permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo),
- con il permesso revocato o annullato.
Assumere un cittadino extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno è punibilr con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore irregolare occupato.
Queste sanzioni sono aggiuntive rispetto alle sanzioni previste contro il lavoro sommerso.