Malattia badante ferie. E se succede che durante le ferie o un licenziamento ci sono le condizioni per un periodo di malattia della bandata? Ecco cosa succede e cosa sapere.
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Malattia badante: ferie
Come previsto dal CCNL all’art. 17 comma 12, l’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.
Sarà possibile indicare la causale MH per i giorni di malattia ospedalizzata, anche se ricadono in un periodo precedentemente concordato come ferie.
Malattia badante ferie. Se la festività cade durante il periodo di malattia retribuita va pagata la festività e non la malattia. In tal caso, prima dell’indicazione automatica della festività, data in automatico dal programma, va indicata la causale M seguita da 0 per azzerare la malattia. Se ad esempio il programma indica per il 1° gennaio F10 va indicato M0F10. Se l’utente non dovesse fare ciò la malattia indicata il giorno successivo verrebbe considerata come un nuovo evento e ripartirebbe il conteggio della carenza al 50% mentre indicando M0 si dà continuità alla malattia, senza pagarla, facendo prevalere la festività.
Invece la festività cade durante il periodo di malattia non retribuita, (i giorni retribuibili sono già terminati), la festività non va pagata e quindi va cancellata l’indicazione automatica del programma e va inserito solo il codice M senza specifiche di ore. Quindi se il programma ad esempio indica F10 per il 1° gennaio si cancella e scrive invece M senza alcuna indicazione di ore.
Licenziamento durante la malattia
Per la colf o badante in malattia (certificata dal medico) vige il divieto di licenziamento da parte del datore.
L’art. 27 del Ccnl colf e badanti stabilisce però un limite a tale divieto indicando che il collaboratore ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
Al superamento del periodo di conservazione del posto il datore può scegliere se licenziare la collaboratrice oppure continuare a mantenerle il posto di lavoro.