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Vitto e alloggio: quando pagare l’indennità a colf e badanti

Pubbicazione 09/02/2022 19:20 - Aggiornamento 01/09/2022 17:07
Quando bisogna pagare l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio?

Alla colf o badante convivente spetta, oltre alla retribuzione, anche il vitto e l’alloggio. Ecco quando bisogna pagare l’indennità sostitutiva.

Il vitto e alloggio in natura e l’indennità sostitutiva

Il convivente ha diritto ad un vitto che assicuri un’alimentazione sana e sufficiente e ad un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza (CCNL Art. 36)

Dunque, il datore di lavoro dovrà assicurare alla colf o badante convivente un luogo dignitoso dove dormire e dei pasti completi – il vitto e alloggio “in natura”. 

Quando vitto e l’alloggio non vengono forniti in natura, colf e badanti conviventi hanno diritto ad un’indennità sostitutiva: una somma di denaro calcolata moltiplicando il valore convenzionale giornaliero di vitto alloggio per il numero di giorni lavorati. 

Valore indennità sostitutiva vitto e alloggio 2022

Il valore convenzionale giornaliero di vitto e alloggio – o compenso sostitutivo convenzionale di vitto e alloggio – viene aggiornato insieme alle retribuzioni minime contrattuali sulla base delle variazioni del costo della vita rilevate dall’ ISTAT.

Per il 2022, la quota giornaliera di indennità vitto e alloggio è di euro 5,81 (2,03 per colazione/pranzo, 2,03 per la cena e 1,75 per l’alloggio).

Tabella indennità vitto e alloggio 2022

Le tabelle complete delle retribuzioni minime, dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio e delle indennità funzionali aggiornate per il 2022 sono pubblicate qui.

Quando deve essere pagata l’indennità sostitutiva del vitto e alloggio

Ogni volta che la colf o badante non può usufruire del normale vitto o alloggio dato dal datore di lavoro in natura, le spetterà il valore convenzionale di vitto e alloggio in denaro, a titolo di indennità

L’indennità di vitto e alloggio va dunque riconosciuta quando le condizioni contrattuali non prevedono la fornitura del vitto o dell’alloggio in natura, per la parte non goduta.

Va altresì riconosciuta in occasione di ferie, congedi, malattia o infortunio, nei casi in cui il convivente riceva di norma il vitto e alloggio in natura, per le giornate trascorse al di fuori dell’abitazione del datore di lavoro.

Condizioni contrattuali – se il pasto non è previsto

Se non è previsto dal contratto che vengano forniti uno o più pasti in natura, il datore di lavoro dovrà aggiungere alla retribuzione base il valore convenzionale dei pasti non forniti. 

L’indennità sostitutiva sarà calcolata solo sulla parte non goduta in natura: se vengono forniti solo colazione e pranzo ma non la cena, ad esempio, si calcoleranno solo quelle voci specifiche. Dunque, retribuzione base (minimo retributivo +eventuale superminimo + eventuali scatti di anzianità) + quota pranzo/colazione (nel 2022 €2,03) moltiplicata per i giorni lavorati nel mese.

Indennità vitto e alloggio durante le ferie

Durante i giorni di ferie, alla colf o badante che usufruisca normalmente di vitto e alloggio in natura spetta il compenso sostitutivo convenzionale, a meno che non continui ad usufruirne in natura anche durante le ferie.

Se il datore di lavoro va in vacanza: sospensione del lavoro

Quando il datore di lavoro, per esigenze proprie (es. viaggio), sospende le prestazioni di lavoro della colf o badante, dovrà corrispondere al lavoratore convivente la retribuzione globale di fatto, ivi compreso il compenso sostitutivo convenzionale di vitto e alloggio, sempreché non ne usufruisca in natura durante il periodo di sospensione dal lavoro.

Ricordiamo che i giorni non lavorati in questo caso non valgono nel computo delle ferie.

Nei giorni di permesso non retribuito

In caso di permesso non retribuito, al convivente che usufruisca normalmente di vitto e alloggio in natura non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.

Durante il congedo per matrimonio

In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta, per il periodo del congedo, il compenso sostitutivo convenzionale, a meno che non continui ad usufruirne in natura anche durante il congedo.

Durante le assenze per malattia e infortunio

Nel periodo di malattia, l’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale domestico convivente che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

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