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Il periodo di prova per colf e badanti

Pubbicazione 25/11/2020 20:19 - Aggiornamento 08/04/2022 13:32
Periodo di prova
Passato il periodo di prova, la colf o badante è automaticamente assunta.

Colf, badanti, babysitter e altri lavoratori domestici sono soggetti ad un periodo di prova, regolarmente retribuito, predefinito per legge. Se al termine del periodo di prova il lavoratore non ha ricevuto alcuna disdetta, l’assunzione è confermata.

Come funziona il periodo di prova?

Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, salvo il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione maturata e degli eventuali compensi per lavoro straordinario corrispondenti al lavoro prestato. 

Il lavoratore in prova è infatti parificato a tutti gli effetti ai lavoratori assunti in via definitiva e deve essere regolarmente retribuito.

Se al termine del periodo di prova la colf o badante non ha ricevuto alcuna disdetta, l’assunzione s’intende automaticamente confermata

Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità e dell’accumulo delle ferie.

Durata del periodo di prova

La durata del periodo di prova è legata alla categoria di inquadramento del lavoratore:

  • livelli D e D super: 30 giorni di lavoro effettivo 
  • tutti gli altri lavoratori domestici: 8 giorni di lavoro effettivo

I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo, non i giorni di calendario. Pertanto, sono da escludersi dal conteggio i giorni di festività, permessi, malattia.

Il periodo di prova nella lettera di assunzione 

Il periodo di prova deve essere indicato per iscritto nella lettera di assunzione e deve rispettare la durata massima della prova, indicato nel CCNL Lavoro Domestico o nel CCNL preso per riferimento nel rapporto di lavoro.

Nella lettera di assunzione, si deve indicare un periodo di prova dopo il quale l’assunzione diventa definitiva e durante il quale ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal rapporto, in qualsiasi momento, senza obbligo di alcun preavviso.

Approfondisci: Lettera di assunzione

Se la colf o badante viene da un’altra regione

Se il lavoratore domestico messo in prova è stato assunto come da un’altra Regione, e non ha ancora trasferito la propria residenza, il datore di lavoro che vuole recedere dovrà dare un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente, nel caso in cui la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa.

Normativa applicabile

CCNL sulla disciplina del lavoro domestico 

Art. 13 Periodo di prova

1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli.

2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s’intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità.

3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.

4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente.

Art. 2096 Codice Civile

(Assunzione in prova). 

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. ((50))

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.

AGGIORNAMENTO (50)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 – 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo”.

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