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Qual è il giorno di riposo settimanale di colf e badanti?

Pubbicazione 25/01/2024 20:41 - Aggiornamento 26/01/2024 10:22
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Il giorno libero settimanale di colf e badanti

Tutti i lavoratori domestici hanno diritto di godere di un intero giorno di riposo, normalmente la domenica. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Colf e badanti conviventi hanno diritto inoltre ad altre 12 ore di riposo, in aggiunta alla domenica. Gli straordinari possono essere richiesti di domenica soltanto in via eccezionale, e devono essere retribuiti con maggiorazioni significative. Ecco in dettaglio le regole previste dalla normativa italiana in merito al giorno libero settimanale dei lavoratori domestici, conviventi e non, e al pagamento degli straordinari domenicali.
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Il riposo settimanale di colf e badanti: cosa dice la legge

Tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale, da trascorrere, se lo desiderano, fuori dal luogo di lavoro. Per colf e badanti, il giorno libero è la domenica (CCNL art. 13).

I lavoratori domestici conviventi hanno inoltre diritto ad ulteriori 12 ore libere a settimana, in aggiunta alla domenica, per un totale di 36 ore:

  • un intero giorno libero la domenica (24 ore)
  • le residue 12 ore in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti

In tale giorno, il lavoratore domestico convivente presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.


Si può chiedere alla colf o badante di lavorare la domenica?

Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Il datore di lavoro domestico può richiedere delle prestazioni straordinarie a colf o badanti nel giorno libero, ma soltanto in misura del tutto eccezionale. Se il datore di lavoro richiede alla colf o badante prestazioni di lavoro straordinario nella giornata di riposo domenicale per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, questi avrà diritto sia al pagamento (maggiorato) delle ore lavorate sia al recupero delle stesse.

Quanto viene pagato lo straordinario di domenica?

Se il datore di lavoro richiede alla colf o badante delle prestazioni di lavoro straordinario di domenica, dovrà retribuire le ore di straordinario così lavorate con una maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. Inoltre, dovrà concedergli un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente.
Leggi anche l’articolo: La retribuzione delle ore di straordinario

Quanto vengono pagati gli straordinari nelle 12 ore di riposo settimanale non domenicale?

Qualora vengano effettuate prestazioni lavorative nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato (vedi sotto).

Se la colf o badante professa una fede religiosa diversa

Nel caso in cui il lavoratore domestico professa una fede religiosa con una giornata solenne diversa dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata. È bene inserire tale clausola all’interno della lettera di assunzione.

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Riferimento normativo: CCNL art. 13Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico (ASSINDATCOLF)

Art. 13 Riposo settimanale – CCNL Lavoro domestico

1. Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero.

2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.

3. Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

4. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.

5. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.

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