in

Lavoro straordinario: linee guida per colf e badanti

Pubbicazione 23/02/2021 14:30 - Aggiornamento 26/02/2021 10:46
Durata massima e condizioni richieste per il lavoro straordinario di colf e badanti

Al lavoratore può essere richiesto di lavorare oltre l’orario pattuito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.

È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima prevista dal CCNL (vedi: La durata massima dell’orario di lavoro di colf e badanti),  salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

Cosa costituisce lavoro “straordinario”

Il lavoro aggiuntivo svolto costituisce lavoro straordinario se viene effettuato:

  • oltre la durata massima consentita dell’orario giornaliero o settimanale oppure
  • durante le festività riconosciute per legge

(salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate).

Le ore di lavoro prestate in giorni non festivi oltre l’orario pattuito all’assunzione sono dunque da considerarsi straordinarie soltanto nel caso in cui superino la durata massima consentita giornaliera e settimanale (vedi: La durata massima dell’orario di lavoro di colf e badanti)

Dunque, le ore prestate oltre l’orario, ma entro i limiti massimi, non costituiscono lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro straordinario:

Tutti questi aspetti devono essere indicati con chiarezza nella lettera di assunzione.

Condizioni

Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste con almeno un giorno (24 ore) di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.

Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione solo in presenza di un giustificato motivo.

In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono da considerarsi lavoro ordinario e non straordinario e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

Al lavoratore può essere richiesto di lavorare oltre l’orario normale sia di giorno che di notte, fatta eccezione per i casi di giustificato motivo di impedimento, ma in nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero, ovvero all’intera durata della pausa tra la fine di una giornata di lavoro e l’inizio della giornata successiva. Vedi: Riposo giornaliero

Poiché il riposo domenicale è irrinunciabile, se sono richieste prestazioni di lavoro per esigenze impreviste e che non possono essere altrimenti soddisfatte durante la domenica o le festività, le ore di lavoro riposo domenicale non godute devono essere recuperate dal lavoratore il giorno immediatamente successivo. Vedi: Riposo domenicale

Durata massima

Il numero massimo di ore straordinarie che possono essere richieste dal datore di lavoro è:

  • Non conviventi: non oltre le 44 ore settimanali complessive di lavoro (40 ore di lavoro normale + 4 ore di lavoro straordinario);
  • Conviventinon è stabilito un monte massimo di ore di straordinario. Il datore di lavoro dovrà però tener conto:
    • o del diritto a 11 ore di riposo continuative nell’arco della giornata
    • o del diritto a 2 ore di riposo intermedio, qualora l’orario di lavoro non sia interamente collocato tra le ore 6-14 o tra le ore 14-22
    • o del limite massimo di ore di lavoro settimanale consentite (54 ore oppure di 30 ore, a seconda del livello di inquadramento, vedi La durata massima dell’orario di lavoro di colf e badanti

Le ore lavorate oltre il limite massimo consentito del monte ore settimanale per i conviventi sono considerate come ore di lavoro straordinario e come tale devono essere retribuite con la maggiorazione del caso.

Le ore prestate oltre l’orario pattuito all’assunzione, ma entro i limiti massimi, non costituiscono invece lavoro straordinario e vengo retribuite regolarmente con la retribuzione globale di fatto.

Esempio:

Colf convivente assunta in regime ordinario: monte ore massimo consentito = 54 ore.

a) orario settimanale pattuito pari a 40 ore.

Se il datore di lavoro chiede alla colf di lavorare 10 ore in più dell’orario pattuito, per una qualsiasi eventualità, quelle 10 ore in più, anche se sono “straordinarie” per l’orario di lavoro pattuito fra le parti, non vengono considerate come lavoro straordinario e tanto meno retribuite con la maggiorazione del caso perché sommando le 40 ore pattuite alle 10 ore “in più” non si supera il limite settimanale consentito dal CCNL, che è di 54 ore. Queste 10 ore in più, quindi, vengo retribuite regolarmente con la retribuzione globale di fatto.

b) orario settimanale pattuito pari a 48 ore.

Se invece le parti accordano un orario lavorativo settimanale pari a 48 ore, e il datore chiede al lavoratore di lavorare altre 10 ore in più nella settimana, sempre per una qualsiasi eventualità, il totale di 58 ore lavorate nella settimana supera il limite delle 54 ore massime previste dal CCNL. In questo caso, quindi, le 54 ore vengono retribuite senza alcuna maggiorazione, mentre le 4 ore restanti devono essere retribuite come lavoro straordinario.

Retribuzione maggiorata 

Il lavoro straordinario viene pagato con parametri retributivi speciali, salvo che il prolungamento non sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

La retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore in caso di lavoro straordinario deve essere maggiorata a seconda di quando si svolge (ogni tipologia ha la sua voce in busta paga):

  • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00 (straordinario semplice);
  • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 (straordinario notturno);
  • del 60%, se prestato di domenica o in giornate festive (straordinario festivo)

Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, effettuate tra le ore 6 e le 22, saranno compensate con la maggiorazione del 10%.

Le ore lavorate oltre l’orario concordato, ma entro il monte ore settimanale massimo consentito per legge vengono retribuite come lavoro ordinario.

Approfondisci: La retribuzione delle ore di straordinario


ATTENZIONE! Il lavoro straordinario può avere carattere solo occasionale.

Nel caso in cui l’aumento delle ore lavorative diventasse costante, dovrà essere modificato il contratto di assunzione e questo cambiamento dovrà essere comunicato all’Inps. Vedi: Le comunicazioni di assunzione (variazioni del rapporto di lavoro).

Fonte normativa

CCNL Lavoro domestico –  Art. 15 Lavoro straordinario

1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.

2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 14, comma 1, lettera a) e b) salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:

  • del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
  • del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
  • del 60% in una delle festività indicate nell’art. 16 o nella giornata di domenica, in caso di professione di una religione che preveda la solennizzazione in giornata diversa dalla domenica questa giornata sarà assoggetta alla disciplina del lavoro domenicale.

4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%.

5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.

6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.

Orario di lavoro

ORARIO DI LAVORO: Linee guida per colf e badanti

Paga e stipendio

Ang minimum salary para sa mga colf at badante